1. È costituito il SINDACATO NAZIONALE DERMOPIGMENTISTI come Sindacato di categoria senza fine di lucro (di seguito anche soltanto il “Sindacato”), ai sensi degli artt. 18 e 39 della Costituzione e in base agli artt. 14 e seg. del Codice Civile, con sede legale Pescara, via del Santuario n. 49/B , cap. 65124 (PE).
2. Il Sindacato potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
3. La durata del Sindacato è illimitata nel tempo ed è costituito in forma di associazione senza scopo di lucro.
1. Il Sindacato è un’associazione apolitica e apartitica senza scopo di lucro, che persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attinenti al riconoscimento della professione ed alla promozione delle buone pratiche dell’attività di dermopigmentazione e della pratica di professioni affini, nonché alla tutela della salute e dell’integrità fisica dei soggetti coinvolti nei trattamenti di dermopigmentazione, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, secondo democrazia, uguaglianza e non discriminazione, come anche previsto dalla Costituzione:
a) rappresentare, tutelare e promuovere lo sviluppo degli operatori e di tutte le imprese operanti nel settore della dermopigmentazione, del tatuaggio e di quelli affini, nonché medicale e paramedicale e di tutte le attività che prevedono l’inserimento di pigmenti nel derma per fini estetici, correttivi, di bellezza e per il ripristino dell’immagine più in generale.
b) promuove ogni attività, anche con movimento di opinione, per il riconoscimento ufficiale della figura del Dermopigmentista-Tatuatore come professione qualificata e regolamentata per competenza tecnica;
c) rappresentare, tutelare e curare i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
d) tutelare i propri iscritti in tutte le espressioni della vita sociale e lavorativa, adottando ed utilizzando in loro favore tutte le forme di assistenza e consulenza previste dalle normative in vigore e rappresentare i propri iscritti nei rapporti lavorativi, con i dipendenti, con le altre associazioni di categoria, nei rapporti con lo Stato e con tutti i suoi organi e ramificazioni, nei rapporti con le Regioni, le Province ed i Comuni e nei confronti di tutte le altre istituzioni pubbliche e private, sia nazionali che internazionali:
e) prospettare nelle sedi istituzionali i problemi della categoria dei Dermopigmentisti proponendo soluzioni e promuovendo costantemente il confronto con le Istituzioni politiche del Paese e con le altre organizzazioni sociali e civili;
f) operare per l’elaborazione di indirizzi e proposte atte ad incidere sul piano legislativo ed amministrativo per la tutela e lo sviluppo dell’attività di dermopigmentazione, sia a livello nazionale che internazionale rimuovendo qualsiasi causa ostativa alla realizzazione di tale obiettivo;
g) contribuire al miglioramento delle condizioni culturali e professionali degli iscritti, attraverso la fornitura di servizi che siano di supporto a tali finalità, quali, ad esempio, l’organizzazione di convegni, seminari e dibattiti sul mondo del lavoro, sulla sua evoluzione sulle sue problematiche;
h) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi, convenzioni ed intese di interesse generale degli associati;
i) fornire assistenza in campo informativo e formativo e tutelare in tutte le sedi gli interessi dei soci e degli associati;
j) tutelare i soci e gli associati in sede sindacale e nelle controversie collettive e individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
k) realizzare percorsi formativi, qualificanti ed abilitanti riconosciuti a livello nazionale e locale in conformità agli standard di settore;
l) organizzare e realizzare programmi di formazione continua per i propri iscritti anche attraverso lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale e di lezioni nel settore specifico eventualmente istituendo e gestendo accademie di dermopigmentazione, istituti professionali di ogni ordine e grado e Facoltà Universitarie;
m) promuovere lo sviluppo di tutte le azioni formative e consulenziali nel campo della cultura di impresa e della salute e sicurezza sul lavoro, anche ove richiesta specifica abilitazione, attraverso la costituzione di una rete presente su tutto il territorio nazionale; n) coordinare e/o dare impulso allo sviluppo organizzativo a livello territoriale e settoriale;
o) promuovere la costituzione, costituire, partecipare a consorzi, associazioni, fondazioni, società, enti riconosciuti e non riconosciuti, aventi finalità omogenee e/o strumentali con quelle del Sindacato;
p) promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi attività editoriale; assicurare la diffusione dei propri approfondimenti tematici a mezzo stampa, on line ed in tutte le possibili forme visive, audiovisive ed elettroniche; produzione di materiale didattico e di ricerca;
q) designare o nominare propri rappresentanti in Enti, organismi o commissioni, sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dei Dermopigmentisti sia richiesta o ammessa;
r) promuovere condizioni di lavoro sicure e salubri nel rispetto delle buone pratiche della dermopigmentazione in materia di igiene, sicurezza e accesso ai materiali sicuri nell’interesse della salute pubblica e dei lavoratori;
s) valorizzare e promuovere il talento artistico dei Dermopigmentisti; t) partecipare e supportare la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo di nuove tecniche, materiali e strumenti riguardanti l’attività del Dermopimentista e del tatuaggio per fini visagistici, estetici, artistici, paramedicali e medicali e in ogni futura evoluzione; u) occuparsi della gestione dei beni mobili ed immobili di cui il Sindacato sia proprietario, possessore o detentore;
v) promuovere ogni iniziativa tendente a consolidare e diffondere lo spirito associativo, inclusivo e collaborativo;
w) promuove l’istituzione di sedi di rappresentanza all’estero;
x) promuovere qualsiasi attività avente finalità coerenti con quelle di cui ai punti precedenti del presente articolo ed esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti.
2. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, il Sindacato può promuovere iniziative di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
3. Il Sindacato può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l’affidamento in gestione di parte delle attività di cui al precedente comma 1.
4. Il Sindacato può, inoltre, svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.
5. Il Sindacato si impegna ad accettare e osservare, per proprio conto e per conto dei propri soci, lo Statuto, il Regolamento, il Codice Etico.
6. Il Sindacato si impegna a garantire la qualificazione professionale dei propri associati, la diffusione della cultura dell’integrità e della salute fisica e psicologica, in favore di tutta la collettività.
7. Il Sindacato intende perseguire i suddetti fini anche mediante attività di studio, analisi, formazione, aggiornamento continuo.
8. Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Sindacato potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.
1. L’autonomia del sindacato si esprime con il più ampio esercizio della democrazia e della partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori ed in generale di tutti gli associati alla vita sindacale, all’elaborazione della sua linea politica con l’assoluta aderenza delle sue scelte agli interessi particolari e generali delle lavoratrici e dei lavoratori, con lo sviluppo di una qualificata formazione dei quadri sindacali e l’autofinanziamento da parte delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. L’autonomia comporta, inoltre, il riconoscimento della insostituibile funzione delle forze politiche, dei partiti, delle istituzioni democratiche e parlamentari e del loro ruolo nei rispettivi ambiti, per il perseguimento dei fini fissati dalla Costituzione italiana.
3. Il Sindacato opera a livello territoriale anche attraverso strutture territoriali. A tal fine possono essere istituite delle sezioni nel rispetto del presente Statuto e della regolamentazione nazionale di settore.
1. Il Sindacato Nazionale Dermopigmentisti dispone di precipuo marchio distintivo.
2. Detto marchio può essere usato dai soci sotto il controllo del Sindacato.
3. Qualora si verificasse un uso contrario alle disposizioni del presente Statuto, il Sindacato Nazionale Dermopigmentisti si tutelerà nelle forme che riterrà opportune nei confronti del/dei soci inadempienti.
1. Il numero dei soci è illimitato e non può mai essere inferiore a 3.
2. Possono essere soci del Sindacato i dermopigmentisti, i tatuatori e tutti coloro che svolgono attività affini, compresi coloro che sono iscritti e frequentano un corso formativo, di tatuaggio e/o dermopigmentazione o attività simili, non ancora ultimato, nonché le persone giuridiche che operano nel settore e condividano gli scopi e le finalità promossi dal Sindacato medesimo e che si impegnano a realizzarli riconoscendo e accettando il presente Statuto.
3. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sono raggruppati nelle seguenti categorie: •Ordinari;
•Sostenitori;
•Fondatori;
•Onorari.
5. Si considerano soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che operino nel settore della dermopigmentazione nel rispetto della normativa vigente, previo versamento della quota associativa.
6. Si considerano soci sostenitori quelle persone, enti e/o persone giuridiche che verseranno annualmente un contributo speciale oltre alla quota associativa. 7. Si considerano soci fondatori le persone fisiche che hanno dato vita all’assemblea costituente del Sindacato Nazionale Dermopigmentisti.
8. Si considerano soci onorari, quelle persone che per particolari meriti professionali o perché ricoprono cariche prestigiose in ambito istituzionale, il Consiglio Direttivo Nazionale, decide di conferire loro l’iscrizione al Sindacato.
9. La qualifica di “socio onorario” non determina alcun privilegio, ad eccezione dell’esonero dal pagamento della quota associativa annuale in virtù dell’apporto professionale offerto al Sindacato, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.
1. Coloro che, essendo in possesso dei requisiti per diventare socio ai sensi del precedente art. 5, co. 1, condividono gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intendono essere ammessi al Sindacato sono tenuti a farne richiesta tramite apposito modulo predisposto dal Sindacato.
2. Possono presentare la domanda di ammissione a socio solo coloro che hanno compiuto diciotto (18) anni.
3. Il Sindacato non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e non effettua discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci.
4. La domanda di ammissione è valutata dal Consiglio Direttivo Nazionale oppure da un Consigliere appositamente delegato.
5. L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. 6. Laddove intenda rigettare la domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo Nazionale deve adottare una decisione espressa e motivata di rigetto. 7. Entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di diniego del Consiglio Direttivo Nazionale di cui al comma precedente, l’interessato può proporre appello, dinanzi al Collegio dei Probiviri.
8. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
9. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, è subordinata al versamento della quota associativa.
10. Il Consiglio Direttivo Nazionale cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
1. La qualità di socio è a tempo indeterminato e i soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzare le strutture del Sindacato.
2. Ogni socio maggiorenne, purché ammesso da almeno 3 mesi, ha il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi del Sindacato stesso, ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi del Sindacato.
3. I soci sono tenuti:
a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti;
b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra; c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale in funzione dei programmi di attività.
4. La quota associativa deve essere versata ogni anno entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla decisione annuale con cui il Consiglio Direttivo Nazionale quantifica la quota associativa.
5. La quota associativa versata dall’associato, non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile, nemmeno in caso di recesso o cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.
7. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
1. La qualifica di socio si perde:
a) per recesso;
b) per esclusione;
c) per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale; d) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione al Sindacato;
e) per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo Nazionale medesimo. 3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l’esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti del Sindacato o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali del Sindacato e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale al Sindacato. 4. In tali casi, chiunque può inoltrare una segnalazione al Consiglio Direttivo Nazionale del Sindacato, il quale valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dal Sindacato. 5. Il Consiglio Direttivo Nazionale, adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale, dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi dieci (10) giorni, allo stesso Consiglio Direttivo Nazionale, controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di dieci (10) giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri del Sindacato. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro sei (6) mesi decorrenti dall’adozione della delibera del Consiglio Direttivo Nazionale di quantificazione della quota medesima comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
8. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
9. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno del Sindacato.
1. Il Sindacato opera attraverso i seguenti organi nazionali obbligatori: a) Assemblea Nazionale dei soci;
b) Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Presidente e Vice-Presidente Nazionale;
d) Collegio dei Probiviri
2. Il Sindacato può nominare i seguenti organi nazionali facoltativi:
e) Organo di Controllo;
f) Revisore Contabile;
g) Comitato Tecnico-scientifico.
3. Il Sindacato può operare a livello regionale attraverso i seguenti organi: h) Assemblea Regionale;
i) Consiglio Direttivo Regionale;
j) Presidente Regionale.
3. Gli Organi nazionali svolgono, rispetto a quelli territoriali, funzioni di indirizzo di coordinamento e di controllo.
4. Gli Organi regionali godono di autonomia organizzativa entro i limiti fissati dal presente Statuto e nel rispetto degli indirizzi generali impartiti dagli Organi nazionali. 5. Gli organi regionali non sono dotati di autonomia patrimoniale, ma possono gestire le risorse conferite loro dal Consiglio Direttivo Nazionale esclusivamente per il perseguimento dei fini determinati a livello nazionale dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale. Qualunque lascito di natura economica di cui siano beneficiarie le sezioni regionali devono essere comunicate e versate/consegnate al Consiglio Direttivo Nazionale, che si occuperà della loro gestione.
1. L’Assemblea Nazionale dei soci rappresenta la totalità degli iscritti.
2. Hanno facoltà di voto i soci ordinari, sostenitori e fondatori in regola con il pagamento delle quote associative almeno il giorno precedente alla prima adunanza prevista nella convocazione. Le persone giuridiche sono rappresentate dal legale rappresentante oppure da un suo delegato.
3. Non è consentito il voto per delega.
4. L’Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta all’anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente. Considerando che la chiusura dell’esercizio precedente è il 31 Dicembre, l’Assemblea deve riunirsi entro il 30 Aprile. Detta convocazione servirà per approvare il consuntivo della gestione precedente e presentare il preventivo per quella in corso.
5. L’Assemblea deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un quinto degli iscritti aventi diritto.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente Nazionale con avviso da pubblicare sul sito web o affiggere presso la sede del Sindacato oppure da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione. In caso di assemblea elettiva la convocazione deve avvenire almeno 40 giorni precedenti l’adunanza.
7. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente Nazionale o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente Nazionale, salvo il caso in cui l’Assemblea Nazionale, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare il proprio Presidente per singola adunanza.
8. Il Presidente Nazionale può essere coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all’apertura di ogni seduta dell’Assemblea; il segretario dovrà redigere il verbale della seduta.
9. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario (ove nominato) ed approvato dall’Assemblea.
10. L’Assemblea si ritiene valida in prima convocazione stante la presenza della metà più un socio con diritto di voto. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
11. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione del Sindacato, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può aver luogo a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione, occorre la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
12. Lo scioglimento del Sindacato può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei soci aventi diritto.
13. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti. 14. Ogni socio ha il diritto di partecipare all’Assemblea anche a distanza, in video conferenza o in tele conferenza, purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.
15. Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente Nazionale e del segretario (ove nominato), il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo Nazionale presso la sede del Sindacato.
1. L’Assemblea Nazionale ha i seguenti compiti:
a. indica e fissa i principi e gli indirizzi generali del Sindacato;
b. approvare il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo (quest’ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);
c. effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali; d. deliberare le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione del Sindacato;
e. previa determinazione del numero dei componenti, eleggere e revocare il Consiglio Direttivo Nazionale;
f. deliberare sulle scelte del metodo delle votazioni;
g. scegliere l’opzione di nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio Presidente;
i. decidere in merito a tutte le competenze previste dal presente Statuto.
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di amministrazione generale del Sindacato ed è composto da 4 consiglieri, eletti anche tra i non soci, oltre il Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica sei anni ed i Consiglieri sono rieleggibili. 3. I consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale vengono eletti tramite elezioni indette a livello nazionale a cui hanno il diritto di partecipare tutti i soci iscritti almeno da tre mesi al libro soci ed in regola con il pagamento delle quote associative almeno al giorno precedente alla prima riunione di convocazione. Ogni candidato deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dal presente Statuto. 4. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati di almeno quattro (4) componenti, elencati mediante un numero progressivo, oltre ad eventuali ulteriori nominativi che subentreranno al componente eletto eventualmente decaduto in corso di mandato per qualsivoglia causa di decadenza.
5. La lista elettorale deve essere comunicata entro trenta (30) giorni prima della data fissata per le elezioni al Consiglio Direttivo vigente. Uniti alla lista devono essere anche presentati il curriculum vitae e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti.
6. Il voto dell’associato è unico ed è espresso per una sola lista prescelta, che si considera nella interezza dell’elenco di candidati inseriti.
7. Le elezioni si svolgono con almeno una lista elettorale presentata nei termini. 8. Tutti i soci hanno il diritto di votare e di candidarsi ed essere eletti. 9. Sono eletti i primi quattro nominativi dei componenti della lista elettorale risultata vincitrice con la maggioranza relativa dei votanti (50%+1.) Qualora uno dei candidati eletti non accetti, rinunci o decada per qualsivoglia causa, si applica il comma 4 del presente articolo.
10. I controlli sulle liste elettorali e sul corretto svolgimento delle elezioni possono essere rimessi ad una Commissione di verifica, composta da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominata appositamente dal Consiglio Direttivo Nazionale contestualmente all’indizione dell’assemblea elettiva.
11. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale che formula l’ordine del giorno. In caso di presenza di tutti i consiglieri non è necessaria alcuna convocazione formale a cura del Presidente Nazionale.
12. Le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale si considerano regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera con la maggioranza dei voti. 13. Con istanza espressa da proporsi almeno dieci giorni prima dell’adunanza, ciascun consigliere può chiedere al Presidente Nazionale l’inserimento all’ordine del giorno di altri argomenti.
14. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei voti presenti in aula. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 15. Le funzioni di segretario di tale adunanza saranno esercitate dall’associato eletto dai presenti per ciascuna singola adunanza.
16. Il Presidente Nazionale si riserva di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale quelle personalità che riterrà opportune, in qualità di osservatori non aventi diritto al voto.
12. Il Consiglio Direttivo Nazionale tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
1. Il Consiglio Direttivo Nazionale dispone di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea Nazionale.
2. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
c) formalizzare gli atti per la gestione del Sindacato;
d) predisporre e approvare gli eventuali regolamenti interni;
e) deliberare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) predisporre e approvare i testi di accordi collettivi a favore e tutela della categoria dei Dermopigmentisti e di ogni attività ad essa correlata;
g) predisporre proposte di legge o altri interventi normativi a favore della categoria dei Dermopigmentisti e di ogni attività ad essa correlata;
h) decidere in merito (i) alla partecipazione a qualsivoglia manifestazione ovvero a qualsivoglia iniziativa comunque coerente con gli scopi dell’Associazione; (ii) alle eventuali iniziative pubblicitarie da porre in essere;
i) deliberare in merito alle decisioni di carattere finanziario dell’associazione, alla sottoscrizione di mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’associazione;
j) deliberare la costituzione di Comitati Tecnico-Scientifici, con funzioni consultive e propositive, a supporto delle attività e delle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo Nazionale, individuando le specifiche aree di intervento degli stessi; k) deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
l) deliberare in merito all’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) segnalati dai rispettivi Consigli direttivi regionali e recepisce con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione del Sindacato che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
n) approvare la procura speciale eventualmente rilasciata dal Presidente Nazionale ai soci per la gestione di attività specifiche e circoscritte;
o) elaborare il bilancio di esercizio consuntivo per l’anno concluso al precedente 31 dicembre e il bilancio presuntivo per l’anno in corso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
p) stabilire le quote annuali;
q) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore del Sindacato;
r) nominare il Vice-presidente, il Collegio dei Probiviri e tutti gli organi facoltativi nazionali;
s) nominare una Commissione di verifica per il controllo sulla regolarità delle procedure di presentazione delle liste elettive del Consiglio Direttivo Nazionale e rispettive candidature;
t) fissare le mansioni agli associati in seno all’ Associazione Sindacale; u) delibera in relazione alla istituzione e/o soppressione o accorpamento delle sezioni regionali e territoriali;
v) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse. 3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato:
a) dal Presidente Nazionale;
b) da almeno due componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
c) da richiesta motivata e scritta di almeno 33,33 % (trentatré virgola trentatré per cento) dei soci.
4. Le delibere del Consiglio Direttivo sono approvate con il voto favorevole del Presidente Nazionale.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.
1. Il Presidente Nazionale nominato in sede di costituzione dell’Associazione rimane in carica fino a revoca o dimissioni. In qualsiasi caso di decadenza è rieleggibile. Il Presidente Nazionale eletto resta in carica per quattro anni.
2. Il Presidente detiene la firma sociale.
3. Sono compiti del Presidente:
a) la rappresentanza legale del Sindacato;
b) l’apertura, gestione ed estinzione di conti correnti bancari e postali, c) la facoltà di querela nei confronti di reati commessi verso il Sindacato; d) convocare e presiedere l’Assemblea Nazionale dei soci;
e) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale; f) determinare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, nonché dell’Assemblea Soci qualora non determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale; g) avere cura che le decisioni prese siano sempre in sintonia con lo statuto; h) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dal Sindacato;
i) sottoscrivere gli accordi collettivi;
j) rappresentare il Sindacato nelle sedi istituzionali e nei rapporti con le altre parti sociali;
k) conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività specifiche e circoscritte, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
l) compiere e sottoscrivere le attività e atti che comportano una spesa fino ad € 15.000,00;
m) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Sindacato. 4. È riconosciuto al Presidente il potere di agire d’urgenza in caso di: a) eventi eccezionali che non permettono la convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
b) inerzia del Consiglio Direttivo Nazionale di fronte a decisioni rilevanti per l’operato del Sindacato.
5. Nei casi di cui al comma precedente, gli atti d’urgenza vanno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima adunanza utile.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
7. In caso di dimissioni il Consiglio Direttivo decade e resta temporaneamente in carica solo per le attività ordinarie. Spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni dalle dimissioni il Consiglio Direttivo Nazionale per indire l’elezione del Presidente Nazionale e dei componenti il Consiglio Direttivo.
8. In caso di dimissioni del Presidente Nazionale o di impossibilità sopravvenuta definitiva del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono svolte dal Vice-presidente o, se non nominato, dal Consigliere nazionale più anziano.
1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna del Sindacato, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia:
a) sulle decisioni relative al rigetto adottato dal Consiglio Direttivo Nazionale, compreso il rigetto della domanda di ammissione;
b) sulla regolare applicazione delle norme statutarie;
c) sulle eventuali impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
1. L’Organo di Controllo dura in carica tre anni, monocratico o collegiale, è nominato dall’Assemblea qualora previsto dalla legge oppure laddove sia adottata una scelta in tal senso dall’Assemblea medesima. È riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.
2. L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
3. Poteri dell’Organo di Controllo:
a) vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto;
b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Sindacato e sul suo concreto funzionamento;
c) esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale del Sindacato;
4 I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere al Sindacato devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c.
5 Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
1. Il Revisore legale dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo contabile ed è incaricato dall’Assemblea fra i non associati.
2. Il Revisore legale resta in carica tre (3) anni ed è rinominabile.
3. Il Revisore legale dei Conti controlla la regolarità contabile della gestione contabile e finanziaria dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
1. Il Sindacato può dotarsi di uno o più Comitati Tecnico-scientifico composti da un numero minimo di tre (3) componenti allo scopo di supportare le finalità istituzionali e la propria attività decisionale nelle questioni attinenti all’attività, pratica e formativa, della dermopigmentazione.
2. I componenti sono scelti dal Consiglio Direttivo Nazionale valutando la preparazione tecnica e l’esperienza pratica dei professionisti nel campo della dermopigmentazione.
3. I Componenti del Comitato Tecnico-scientifico durano in carica tre (3) anni, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale.
4. Il Comitato Tecnico-scientifico ha compiti consultivi nelle questioni determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
1. L’Assemblea Regionale è costituita dai soci della specifica sezione regionale.
2. L’assemblea in sede ordinaria:
a) nomina e revoca il Consiglio Direttivo Regionale;
b) approva la relazione del Presidente Regionale sull’attività svolta dalla sezione nell’anno trascorso ed il programma annuale dell’anno in corso;
c) definisce le linee di politica associativa regionale nel rispetto di quelle nazionali.
3. L’Assemblea Regionale in sede straordinaria delibera su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Regionale.
4. L’Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro e non oltre il 31 dicembre; in via straordinaria ogni volta che il Presidente Regionale lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza dell’Consiglio Direttivo Regionale od almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
5. All’Assemblea Regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.
1. Il Consiglio Direttivo Regionale è formato da tre consiglieri, compreso il Presidente Regionale e l’eventuale Vice-presidente, tutti nominati dall’Assemblea Regionale.
2. La carica di consigliere è triennale e i consiglieri sono rieleggibili.
3. Nel caso di decadenza di uno solo dei tre consiglieri la carica sarà ricoperta dal primo non eletto. In assenza di candidati non eletti, il Consiglio Direttivo Regionale in carica è titolare del potere di cooptare un componente del consiglio direttivo tra i soci della sezione territoriale.
4. Nel caso di decadenza o dimissioni di due consiglieri su tre, come pure nel caso di dimissioni o impossibilità permanente del Presidente Regionale, l’intero esecutivo si considera interamente decaduto e, previa convocazione ad opera del Presidente o del consigliere regionale più anziano, l’Assemblea Regionale procederà a nuove elezioni alla prima data utile, nelle more il Consiglio Direttivo Regionale continuerà le sue funzioni in regime di prorogatio ed in assenza del Presidente sarà presieduto dal consigliere regionale più anziano.
5. Le sedute del Consiglio Direttivo Regionale possono aversi anche da remoto. 6. Il Consiglio Direttivo Regionale ha i seguenti compiti:
a. coordinare e collaborare alla realizzazione delle attività dell’Associazione a livello regionale e provinciale e coordina le attività nel rispetto della politica sindacale e culturale nazionale;
b. adottare regolamenti interni di funzionamento dei propri organi previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale;
c. proporre al Consiglio Direttivo Nazionale l’organizzazione di congressi, eventi, corsi da organizzare a livello nazionale, regionale o locale.
d. sviluppare analisi, sintesi e proposte sui problemi regionali e nazionali su indicazione degli altri Organi associativi territoriali e nazionali e coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni e nella realizzazione delle linee politiche definite dagli organismi regionali in sintonia con le direttive nazionali;
e. elaborare proposte di spese da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale 4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per il Consiglio Direttivo Nazionale dal presente Statuto.
1. Il Presidente Regionale rappresenta la sezione regionale in cui è stato eletto in tutte le sedi istituzionali regionali.
2. Il Presidente Regionale dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente Regionale:
a. dirige e controlla tutte le attività del Consiglio Direttivo Regionale; b. convoca il Consiglio Direttivo Regionale e lo presiede;
c. convoca e presiede l’Assemblea Regionale;
f. nomina il Vicepresidente Vicario;
g., cura la tenuta del libro dei verbali del Consiglio Direttivo Regionale e Assemblea Regionale e ne cura la trasmissione annuale in copia al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 dicembre di ciascun anno;
5. Le dimissioni o l’impossibilità permanente del Presidente determinano la decadenza del Consiglio Direttivo Regionale con obbligo di indire nuove elezioni alla prima Assemblea Regionale utile. Nelle more e fino alla nomina del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo Regionale, il Consiglio Direttivo Regionale opera in regime di prorogatio presieduto dal Vice-presidente oppure, qualora non eletto, dal consigliere più anziano.
1. L’appartenenza agli Organi nazionali e territoriali di direzione del Sindacato è incompatibile con:
a) incarichi politici (carica di membro del Governo nazionale, del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell’Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.);
b) incarichi amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti;
c) incarichi in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.
3. È causa di decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo Regionale l’assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni di tale Organo.
2. Il Sindacato per realizzare e promuovere le proprie attività e per la comunicazione tra associati e con i terzi può avvalersi di una piattaforma telematica.
3. Sono ammesse audio e/o video assemblee per le adunanze degli organi nazionali e regionali, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento. È inoltre obbligatorio dare atto nei verbali delle seguenti condizioni: • che il Presidente ed il Segretario (ove nominato) siano presenti nello stesso luogo della riunione e che qui provvedano alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale; • che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti;
• che sia possibile esercitare regolarmente il diritto di voto ed intervenire nella discussione per tutti i partecipanti;
• che sia possibile visionare ricevere e trasmettere documenti.
4. Verificandosi queste condizioni, l’Assemblea, e le adunanze degli organi nazionali e regionali, si considerano convocati nel luogo in cui si trova il Presidente e dove si trova altresì il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
1. Il patrimonio del Sindacato è costituito:
a) dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti al Sindacato medesimo;
b) dai contributi associativi;
c) dagli interessi attivi;
d) dai contributi e somme erogate da Enti a favore del Sindacato;
e) dai proventi di eventuali pubblicazioni promosse dal Sindacato; f) da tutte quelle somme che, salve le relative autorizzazioni di legge, siano state acquisite dal Sindacato.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio del Sindacato, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
3. Il Sindacato trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da plurime fonti tra cui: le quote associative, i contributi pubblici e privati, le donazioni e lasciti testamentari, le rendite patrimoniali, i proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi.
1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Sindacato, in relazione all’esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale del Sindacato e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali. 3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale, che provvede a depositarlo nella sede del Sindacato almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea Nazionale indetta per la sua approvazione.
1. In caso di estinzione o scioglimento del Sindacato per qualunque causa, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea Nazionale dei soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
2. Nel caso di cessazione della propria attività, il Sindacato nominerà un liquidatore al fine di destinare il proprio patrimonio netto nei termini e nei modi consentiti dalla legge.
1. E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità del Sindacato ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli organi sociali nazionali e regionali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Il Sindacato ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
1 Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui all’art. 18 del presente Statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede il Sindacato.
1. Per quanto non espresso nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.
Approvato dai Soci fondatori del Sindacato Nazionale Dermopigmentisti – 18/10/2024
SINDACATO NAZIONALE DERMOPIGMENTISTI
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