Marzo 10, 2025

SENTENZA N. 1930/2024: IL CONSIGLIO DI STATO SANCISCE LA NON ESCLUSIVITÀ DELLA DERMOPIGMENTAZIONE PER LA PROFESSIONE DI ESTETISTA E RISCRIVE IL FUTURO DEL SETTORE.

La sentenza del Consiglio di Stato si inserisce in un contesto normativo complesso, caratterizzato da una stratificazione di norme statali e regionali, cambiando le regole del gioco.

La sentenza n. 1930/2024 ha stabilito la legittimità del provvedimento della Regione Lazio che consente ai tatuatori di esercitare l’attività di dermopigmentazione, rigettando la tesi dell’esclusività di tale pratica per le estetiste.

La decisione si basa sull’assenza di una normativa statale che limiti tale attività alle sole estetiste, confermando il potere delle Regioni di regolamentare la materia.

Questa sentenza mette in discussione le normative regionali che escludono i tatuatori dalla dermopigmentazione, potenzialmente in contrasto con la libertà d’impresa e il principio di uguaglianza.

La sentenza n. 1930/2024 del Consiglio di Stato ha sancito un principio fondamentale: la dermopigmentazione non è appannaggio esclusivo delle estetiste. Questa decisione apre nuove prospettive per i tatuatori, riconoscendo la loro competenza in questo ambito.

Punti chiave della sentenza:

  • La sentenza evidenzia che la dermopigmentazione è una tipologia di tatuaggio;
  • Assenza di esclusività: Il Consiglio di Stato ha evidenziato che non esiste una normativa statale che attribuisca l’esclusività della dermopigmentazione alle estetiste.
  • La scheda 23, allegata alla Legge n. 1/1990, che menziona il dermografo come strumento utilizzabile dagli estetisti, è stata classificata come fonte secondaria e non può fondare un diritto esclusivo;
  • La sentenza riconosce il potere delle Regioni di regolamentare l’attività di dermopigmentazione, nel rispetto dei limiti della potestà legislativa concorrente;
  • La decisione del Consiglio di Stato mette in discussione le normative regionali che limitano la dermopigmentazione alle sole estetiste, potenzialmente in contrasto con i principi Costituzionali.

Le disposizioni regionali che contengono dei limiti per la categoria dei tatuatori, in effetti, potrebbero essere considerate violative della libertà di impresa di cui all’art. 41 della nostra Carta Costituzionale, perché restringono illegittimamente il campo di attività della categoria degli stessi tatuatori, oltre che del generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, per attuazione di un trattamento discriminatorio tra estetisti e tatuatori.

Ne consegue, che qualunque provvedimento emanato dagli enti locali fondato su leggi e regolamenti regionali, che impedisce ai tatuatori di esercitare l’attività di dermopigmentazione può essere impugnato perché contrario sia alla L. n. 1/1990 che non prevede un diritto esclusivo dell’estetista, sia agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

Implicazioni:

La sentenza potrebbe portare a una revisione delle normative regionali che limitano l’attività di dermopigmentazione ai soli estetisti.

È fondamentale che i professionisti del settore, sia estetisti che tatuatori, acquisiscano le competenze e le certificazioni necessarie per garantire la sicurezza e la qualità dei trattamenti di dermopigmentazione.

La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante passo avanti per il riconoscimento della professionalità dei tatuatori nel campo della dermopigmentazione, aprendo la strada a nuove opportunità e sfide per il settore.

Leggi l’articolo dei nostri Legali pubblicato su il Sole24Ore:

https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/AGvrOMRD

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